Dott.ssa Gussoni Nicoletta
CTU del Tribunale di Busto Arsizio
CONSULENZE TECNICHE DI PARTE (C.T.P)
Durante l’iter di una causa di separazione o divorzio, il giudice, per tutelare e proteggere l’interesse del minore (la domiciliazione e le modalità di rapporto con ciascun genitore) può avvalersi di esperti e richiedere ad essi una perizia.
L’esperto nominato dal giudice è il C.T.U. (consulente tecnico di ufficio).
Nel caso sia uno psicologo, il suo compito sarà quello di valutare i membri della famiglia per capire quale sia la soluzione più adeguata per i figli, per un loro sano sviluppo psico-fisico.
Quando il giudice nomina un C.T.U., è diritto delle parti (solitamente ciascun genitore) nominare periti di loro fiducia (C.T.P. – Consulente Tecnico di Parte) attraverso i loro avvocati.
Più nello specifico, le funzioni del C.T.P. sono:
- conoscere i contenuti degli Atti di causa.
- partecipare alle operazioni peritali
- controllare l’adeguatezza metodologica dello svolgimento peritale e la sua completezza
- interagire con il C.T.U.
- scrivere, a conclusione delle operazioni peritali, una propria relazione
- supportare emotivamente e a livello conoscitivo il proprio cliente
- Un consulente di parte, in procedimenti in cui viene coinvolto e conteso un minore, pur in presenza di quesiti impostati sui loro interessi, oltre a salvaguardare gli interessi del suo cliente farà molto attenzione ai bisogni del minore e alle capacità degli adulti di rispondere in modo adeguato, infatti prioritario è l’ atteggiamento di disponibilità da parte dei genitori anche in via di separazione, che spesso non è facilmente ottenibile se essi sentono disconfermati i loro progetti e le loro aspirazioni nei suoi confronti .
Come riconoscere la sindrome di “alienazione parentale “
Identificato scientificamente da Gardner come “sindrome di alienazione genitoriale” che consiste nel fatto che solo uno dei partner è considerato responsabile del fallimento della crisi di coppia e che pertanto nei suoi confronti vengono messe in atto, in modo conscio ed inconscio, tutta una serie di manovre per impedirgli lo svolgimento del ruolo genitoriale.
La sua principale manifestazione e’ un intervento di denigrazione assunta e compiuta dal figlio nei confronti di un genitore, una campagna che non ha giustificazione né appoggio su fatti concreti.
Essa deriva dalla svalutazione da parte di uno dei genitore, che fornisce gli elementi di squalifica al figlio per una sistematica denigrazione del genitore .
Si chiarisce quindi che non può essere sinonimo solo di “lavaggio del cervello”, ma di collaborazione, in quanto l’elemento chiave appare il personale contributo del figlio alla colpevolizzazione del genitore.
Questi si osservano:
1- Una campagna di denigrazione, assunta dal bambino .
Per es: Le espressioni e le decisioni di allontanamento indicano come il bambino faccia propria e sostenga la critica verso un genitore.
2- Razionalizzazioni deboli, assurde o futili per spiegare la denigrazione. Motivazioni illogiche, insensate e superficiali
Per es: negare elementi di rapporto positivo tra sé e il genitore, anche riferiti al passato e all’esperienze recenti
3- Mancanza di ambivalenza, ovvero il genitore assente è descritto come “tutto negativo”, quello presente come “tutto positivo”.
Questa polarizzazione degli affetti e dei comportamenti non può essere considerata una valida proposta educativa, infatti può trasformarsi in un giudizio estremamente categorico verso la realtà e verso e relazioni, e diventa sempre più difficile poter introdurre elementi di autocritica ed, ancora di più, esprimere, giudizi sereni rispetto allead aspetti criticabili della madre, o positivi verso il padre.
4- Estensione dell’ ostilità alla famiglia allargata ed agli amici del genitore alienato.
5- Scenari presi a prestito, ovvero affermazioni confezionate che non possono venire direttamente dal figlio, ma risultano mutuati, con termini e circostanze, da altri e non frutto delle esperienze dirette.
Per Es: non parla di sé quanto dei problemi pendenti tra madre e padre
6- Fenomeno del pensatore indipendente, ovvero la pretesa di aver elaborato da solo i termini della denigrazione, senza il contributo del genitore alienante.
7- Assenza del senso di colpa
Per Es: Dimostrare e cercare di apparire pervicacemente convinto delle proprie ragioni.
La presenza di questi elementi e quindi di un fenomeno dispercettivo in termini di realtà, richiede presa di coscienza e consapevolezza, innanzitutto da entrambi le parti. Necessita inoltre di attenta guida da parte degli operatori che intervengono sul caso, coniugata in particolare all’ affiancamento ed ascolto da parte di uno psicoterapeuta infantile esperto.
Pertanto solo una rete integrata di interventi a più livelli appare poter consentire lo sblocco di una situazione che appare gravemente dannosa per lo sviluppo psico-affettivo di un bambino.