AFFIDO CONDIVISO o ESCLUSIVO
LA SCELTA TRA AFFIDO CONDIVISO O ESCLUSIVO
- Nell’affidamento esclusivo è il genitore affidatario ad esercitare in via primaria la responsabilità genitoriale. Tuttavia, egli deve favorire il rapporto tra il figlio e l’altro genitore, affinché quest’ultimo eserciti il diritto di visita (nei tempi e secondo le modalità stabilite dal giudice) e partecipi alle decisioni più importanti nell’interesse dei figli.
- La decisione di un affido esclusivo se non trova circostanze concrete, dettagliate e specifiche tali da poter stabilire che l’interesse e il sano equilibrio e sviluppo psico-fisico del figlio sia pregiudicato dal comportamento di un genitore, difficilmente potrà trovare applicazione. Pur non comportando la perdita della responsabilità genitoriale, impone delle limitazioni.
- La richiesta di un affidamento esclusivo sarà evidentemente inammissibile in carenza dei presupposti di legge, perché è in contrasto con il principio della bigenitorialità.
- Una conflittualità fra genitori, non è sufficiente ad elidere il diritto alla bigenitorialità, (cfr. Cass. Civ. n.27/2017). Infatti la conflittualità tra i coniugi, se deriva dalla particolarità caratteriali di entrambi, non risulta, un pregiudizio tale da alterare e porre in serio pericolo il sano equilibrio e sviluppo psico-fisico del figlio.
- Inoltre un regime escludente rischia di essere interpretato come una ghiotta occasione di vendetta da utilizzare nei confronti dell’altro genitore. Con il rischio che il figlio rappresenti un oggetto di ritorsioni fra i coniugi, piuttosto che il fulcro centrale di cui tener conto per modellare accordi e richiedere provvedimenti.
- L’affidamento condiviso garantisce il diritto del minore di ricevere cure ed educazione da entrambi i genitori. E’ fondamentale che le decisioni di maggiore interesse per la vita dei figlio, possano essere assunte di comune accordo da entrambi i coniugi. Quindi i genitori dovranno confrontarsi tra di loro e decidere insieme (ad es la scuola scegliere, le cure mediche non urgenti; l’attività sportiva ecc.). Per ciò che concerne il quotidiano, invece, entrambi i genitore potranno scegliere in assoluta autonomia nel rispetto dell’interesse del minore.
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